ALL. E COMUNE di PIACENZA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
Approvato con delibera di C.C. n. /05/2013
INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani Art. 4 - Soggetto attivo TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria Art. 7 – Superficie degli immobili Art. 8 – Esclusioni dal tributo Art. 9 - Esclusione dall’obbligo di conferimento 3.Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. TITOLO III – TARIFFE Art. 10 - Costo di gestione Art. 11 - Determinazione della tariffa Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo Art. 13 – Categorie di utenza Art. 14 - Scuole statali Art. 15 – Tributo giornaliero Art. 16 - Tributo provinciale TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni Art. 17 - Riduzioni del tributo Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Art. 20 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali Art. 21 – Agevolazioni Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI Art. 23 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 24 - Dichiarazione Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Art. 27 – Riscossione Art. 28 – Rimborsi e compensazione Art. 29 – Riscossione coattiva TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie Art. 30 - Clausola di adeguamento Art. 31 - Disposizioni transitorie Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni b.Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il ”Regolamento di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del 21.12.2006. ALLEGATO A - Categorie di utenza
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1.Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2.L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria. 3.La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti 1.La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2.Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3.La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani 1.Per l’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all’art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 4 - Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo 1.Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2.Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: a)tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; b)le aree scoperte operative; c)aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. 3.La presenza di mobilio o macchinari oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. 4.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria 1.Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. 2.Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo: a)per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare. In mancanza, il possessore dell’immobile. b)per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell’immobile. 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. 5.Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 6.L’Amministratore del condominio e/o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
Art. 7 – Superficie degli immobili 1. Fino all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. 2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato; 3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un’attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l’attività esercitata. 4. Per l’anno 2013, e comunque fino all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per l’applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa integrata ambientale (TIA 2), prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
Art. 8 – Esclusioni dal tributo 1.Sono escluse dal tributo: a)le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b)le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni; c)le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva; d)le aree adibite a verde. 2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a)centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b)soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; c)le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l’attività sportiva in senso stretto, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; d)edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose; e)le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; f)locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; g)fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; h)le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; i)le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani; j) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione. 3.Le circostanze specificate nel comma precedente debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 4.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare soggette a tariffa: a.le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l’attività agricola; b.con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario: sono escluse dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; sono soggette al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo. In ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati. 5.Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze , indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l’intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l’intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni. 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
Art. 9 - Esclusione dall’obbligo di conferimento Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 1.Si applicano i commi 3 e 6 dell’articolo 8.
TITOLO III – TARIFFE
Art. 10 - Costo di gestione 1.Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 2.I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e approvati dall’autorità competente almeno 30 giorni prima della data di approvazione del bilancio comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. A tal fine il Funzionario comunale responsabile del tributo provvede a comunicare all’autorità competente la data prevista per l’approvazione del bilancio comunale. 3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 4.E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a)per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b)per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato. 5.Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell’attività di recupero dell’evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
Art. 11 - Determinazione della tariffa 1.Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera. 2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3.La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4.La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. 5.Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento. 6.Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 13 – Categorie di utenza 1.Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica. 2.Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: a)domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l’abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. b)domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche . 3.Utenze non domestiche: la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4.L’assegnazione di un’ utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all’attività effettivamente svolta, previo sopralluogo. 5.Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente. 6.La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99. 7.Sono classificati nella medesima categoria dell’immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell’immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all’esercizio dell’attività e funzionalmente collegate all’immobile principale.
Art. 14 - Scuole statali 1.Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2.La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Art. 15 – Tributo giornaliero 1.Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. 2.L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. 3.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. 4.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 5.Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale. 6.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili del Comune.
Art. 16 - Tributo provinciale 1.Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2.Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 23.
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 17 - Riduzioni del tributo 1.Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta. 2.L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche 1.Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30%. 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3.Alle utenze domestiche che abbiano avviato, entro la data del 30 novembre 2013, il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti: che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto – da parte degli incaricati del Gestore del servizio rifiuti o del Comune – l’accesso presso l’utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per godere della riduzione, l’attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 18. Art. 20 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 1.Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate: lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70% officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70% elettrauto 70% caseifici, cantine sociali 70% autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70% galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70% officine di carpenteria metallica 70% tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70% laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70% allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70% ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi 70% 2.Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 3.Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l’interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata all’art. 8 – comma 5 del presente regolamento.
Art. 21 – Agevolazioni 1.Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI. 2.Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 70% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. 3.La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste dall’art. 8, comma 4 e dall’art. 20, comma 1, del presente regolamento. 4.Agevolazione “Più pesi meno paghi”. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario, a conguaglio, comunque non superiore ai limiti di cui all’art. 22. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell’approvazione delle tariffe del tributo di cui all’art. 11, l’importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.
Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni 1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.
TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 23 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune 1.Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. 2.La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l’aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti. 3.La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti. 4.La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 14. 5.Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. 6.Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 7.Per il solo anno 2013, i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e quest’ultima è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo.
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 24 - Dichiarazione 1.I soggetti individuati all’articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a)l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b)la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c)il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2.La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l’obbligo. All’atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell’avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. 3.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 4.La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri. 5.Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. 6.La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 7.Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 8.Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. 9.Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione 10.Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 11.Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni 1.L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario. 3.Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 4.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 5.In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato. 6.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 10.Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d’interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 11.Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00. Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 1.Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l’intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile. 2.La rateizzazione comporta l'applicazione dell’interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo. 3.La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l’indicazione del saldo dell’ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell’anno precedente. 4.La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell’avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell’eventuale diniego dell’istanza presentata. 5.L’accoglimento dell’istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva. 6.In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b)l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un’unica soluzione escutendo la garanzia prestata; c)l'importo non può più essere rateizzato; d)le sanzioni sono applicate per intero.
Art. 27 – Riscossione 1.I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell’articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l’apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. 2.Il tributo viene liquidato in due rate, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 30 aprile: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente, quest’ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell’anno precedente e l’acconto relativo al primo semestre, 30 ottobre: è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 3.Per il solo anno 2013 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze: 25 giugno: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 15 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio - dicembre. 4.La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. 5. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato nell’anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013. La riscossione delle rate diverse dal saldo può essere effettuata inviando ai contribuenti i modelli di pagamento già in uso per la previgente forma di prelievo. 6. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.
Art. 28 – Rimborsi e compensazione 1.La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. 2.Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 3.Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. 4.Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 5.Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti, escluse le somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l’accoglimento dell’istanza di compensazione. 6.Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.
Art. 29 – Riscossione coattiva 1.La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. 2.Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 - Clausola di adeguamento 1.Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 2.I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 31 - Disposizioni transitorie 1. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni 1.Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il ”Regolamento di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del 21.12.2006.
ALLEGATO A - Categorie di utenza
Utenze non domestiche Classe Descrizione della classe 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo 10 Ospedali 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato genere alimentari 30 Discoteche, night club
Utenze domestiche
Utenze domestiche con 1 componente Utenze domestiche con 2 componenti Utenze domestiche con 3 componenti Utenze domestiche con 4 componenti Utenze domestiche con 5 componenti Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre
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