Le novità e i punti chiave.
LE NOVITA' E I PUNTI CHIAVE
I poteri rafforzati del capo del governo. Il profilo di garanzia del capo dello Stato. Alcune concessioni all' opposizione. Un iter legislativo totalmente nuovo e per tanti versi - per esplicita ammissione dei protagonisti tecnici della bozza - ancora problematico. E poi ancora grandi interessi e materie delicatissime, dall' energia alla rete dei trasporti, che «migrano» un' altra volta nel giro di pochi anni, tornando alla competenza esclusiva dello Stato, dopo essere state soggette alla competenza concorrente delle Regioni. Quelle che sono presentate in questa pagina sono alcune delle principali modifiche alla Costituzione previste dall' ultimo testo di riforma, elaborato dal ministro Roberto Calderoli e dai «tecnici» della Casa delle Libertà. Ieri sulla bozza chiamata a riscrivere la Carta costituzionale si è registrata una «fumata bianca» dei parlamentari dei centrodestra che nelle ultime settimane hanno lavorato insieme al ministro delle Riforme, mentre un vertice dei leader a Palazzo Chigi - presenti Berlusconi, Fini e Follini - ha registrato i passi avanti. Esistono ancora delle perplessità, basti pensare che il nuovo art.70, quello che riguarda l' iter di formazione delle leggi è lungo tre cartelle. E che dovrà probabilmente essere riscritto. Ma in ogni caso da lunedì prossimo inizia alla Camera quella che si annuncia quasi certamente come una corsa contro il tempo: la prima (ad ottobre) delle quattro letture previste per modificare la Costituzione dovrà riguardare un testo definitivo e non più emendabile, pena il rischio che l' intera riforma non veda la luce entro la fine della legislatura.
IL PREMIER Potere di sciogliere le Camere e sì alla norma antiribaltone Si rafforzano i poteri del capo del governo. Cambia anche il suo nome: il presidente del Consiglio diventa primo ministro, a differenza di prima è una sua prerogativa nominare e revocare i ministri, può chiedere lo scioglimento delle Camere. La scelta del premier è esplicitamente collegata alle elezioni, «la candidatura - si legge nella bozza Calderoli - avviene mediante collegamento con una o più liste di candidati all' elezione della Camera dei deputati». Viene previsto in Costituzione anche il cosiddetto contingentamento dei tempi, più volte invocato da Berlusconi: i disegni di legge «presentati o fatti propri dal governo» dovranno essere votati «entro tempi certi». A garanzia dell' esito elettorale viene introdotta una norma antiribaltone, che lega il premier alla «sua» maggioranza: in caso di mozione di fiducia o sfiducia se il capo del governo supera lo scoglio con i voti determinanti di una maggioranza diversa da quella elettorale il presidente della Repubblica «richiede» le sue dimissioni. Mentre in caso di crisi il presidente della Repubblica non può sciogliere la Camera se la maggioranza presenta una mozione nella quale si dichiara di voler continuare l' azione di governo e si indica il nome di un altro primo ministro (cosiddetta «sfiducia costruttiva»).
IL CAPO DELLO STATO Rafforzato il ruolo di garanzia e potere di grazia autonomo Anche la figura del presidente della Repubblica esce modificata dalla riforma elaborata dal centrodestra. Se con il premierato l' inquilino del Quirinale perde alcune prerogative, allo stesso tempo, in altri punti della riforma, si rafforza il profilo di garanzia istituzionale del capo dello Stato. Viene infatti modificato l' art. 83 della Costituzione, che riguarda l' elezione a scrutinio segreto del presidente della Repubblica. Viene prevista la maggioranza dei due terzi del Parlamento, quella dei tre quinti dell' Assemblea dopo il terzo scrutinio, quella assoluta solo dopo il quinto (e non dopo il terzo come previsto oggi). Cambia anche il potere di grazia: per concederla il Quirinale non avrà più bisogno della controfirma del ministro della Giustizia (che non è più definito, com' è adesso in Costituzione, «proponente», ma «competente»). In base al nuovo art. 94 della Costituzione «il presidente della Repubblica richiede le dimissioni del Primo ministro» nel caso in cui quest' ultimo ha incassato una fiducia, o superato una mozione di sfiducia, con una maggioranza diversa da quella elettorale. E «qualora il Primo ministro non si dimetta, il presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati...».
L'ITER DELLE LEGGI Materie statali alla Camera. Al Senato le leggi concorrenti È il nodo ancora aperto, l' iter di formazione delle leggi. Con l' introduzione del Senato federale cambia l' equilibrio fra le due Camere e si modifica il meccanismo di produzione legislativa. Nel caso in cui un provvedimento non venga votato, dopo una prima lettura, in maniera identica dai due rami del Parlamento, si istituisce una commissione paritetica mista che deve proporre un nuovo testo. Quest' ultimo non torna all' esame dell' Aula qualora venga approvato a maggioranza assoluta dai componenti della commissione. In generale per i provvedimenti relativi a materie di esclusiva competenza dello Stato, il Senato federale, dopo l' approvazione da parte della Camera, può solo «proporre» delle modifiche. Su queste, i deputati decideranno in via definitiva entro 30 giorni. I provvedimenti che riguardano materie di competenza concorrente (cioè di Stato e Regioni) sono invece esaminati dal Senato. Una volta approvati sono trasmessi alla Camera che, su richiesta dei due quinti dei propri componenti, formulata entro 10 giorni dalla trasmissione, può esaminarli. Entro 30 giorni, la Camera deve deliberare e può proporre modifiche sulle quali il Senato dovrà decidere in via definitiva entro 30 giorni.
LE COMPETENZE Via libera alla devolution ma a Roma nuove attribuzioni È uno dei nodi più dibattuti, sul quale la Casa delle Libertà ha accusato l' Ulivo di avere approvato una riforma confusa, responsabile di avere aumentato il contenzioso istituzionale davanti alla Corte Costituzionale. Rispetto al testo approvato dal centrosinistra nella scorsa legislatura tornano alla competenza esclusiva dello Stato moltissime materie, che oggi invece sono affidate alla competenza «concorrente» di Stato e Regioni. Se la riforma del centrodestra sarà approvata torneranno ad essere di esclusiva competenza dello Stato le seguenti materie: tutela della concorrenza; organizzazioni comuni di mercato; sicurezza e qualità alimentari; grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; ordinamento della comunicazione; ordinamento delle professioni intellettuali; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell' energia. La devolution chiesta dalla Lega resta intatta: le Regioni dovranno occuparsi anche di assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l' autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione dei programmi scolastici di interesse regionali; polizia locale. Viene altresì prevista la possibilità di adire la Corte Costituzionale anche da parte di Comuni, Province o Città metropolitane, qualora ritengano «che una legge o un atto avente forza di legge leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite».
L'INTERESSE NAZIONALE Una commissione bicamerale valuterà le leggi regionali La «clausola di supremazia» prevista dal legislatore e attualmente codificata nell' art.120 della Costituzione, dove si prevede che il governo può sostituirsi a Regioni ed enti locali, viene in parte riscritta prevedendo che l' intervento dello Stato avvenga anche «con propri provvedimenti legislativi». I fini sono sempre gli stessi: la tutela dell' unità giuridica o economica, il rispetto di norme internazionali o comunitarie, etc... Al secondo comma dell' art.127 viene inoltre codificata la tutela dell' interesse nazionale, un punto sul quale nei mesi scorsi si è svolto nel centrodestra un aspro dibattito, che ha visto più volte l' Udc schierato contro la resistenza della Lega ad accettare un principio che tempera il federalismo. Prevede il nuovo art.127: quando il governo ritiene che «l' interesse nazionale» sia pregiudicato da una legge regionale «invita la Regione, entro 15 giorni dalla pubblicazione, a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli». Secondo la bozza delle riforme l' ultima parola nelle controversie tra Stato e Regioni per la salvaguardia dell' interesse nazionale non spetterà più al Senato federale, ma ad una commissione bicamerale paritetica che dovrà decidere se una legge regionale sia o meno lesiva dell' interesse nazionale. «La commissione - recita alla fine l' articolo - propone al presidente della Repubblica, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, di annullare la legge o sue disposizioni. Il presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
L'OPPOSIZIONE Alle minoranze la presidenza delle commissioni d' inchiesta Fra le novità dell' ultimora una norma di bon-ton parlamentare, che va ad emendare l' attuale articolo 82 della Costituzione. Nell' ultima parte dell' articolo - lì dove si prevede che le commissioni di inchiesta hanno «gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell' autorità giudiziaria» - viene aggiunto che «il Presidente della commissione di inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione». Mentre sempre dell' ultimora è il collegamento della candidatura del primo ministro con «una o più liste» di candidati all' elezione della Camera dei deputati. Una formulazione voluta dall' Udc, compatibile sia con un sistema elettorale maggioritario (come quello attuale), sia con una possibile riforma di marca proporzionalista, caldeggiata sia da centristi che da una parte di Forza Italia. Ancora novità nel nuovo art. 94, così come riscritto dalla bozza Calderoli: viene prevista quella che al momento è solo un' ipotesi di scuola, quella di un terzo Polo elettorale e di un premier che non ha la maggioranza assoluta dei parlamentari. In questo caso il premier nominato «si presenta alla Camera per ottenere la fiducia sul programma». Se non ottiene la maggioranza assoluta si dimette.
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