LO STATUTO dell'Associazione "Piacenza che verrà"
STATUTO dell' ASSOCIAZIONE PIACENZA CHE VERRA'
Art.1 - Costituzione e scopo L’Associazione “Piacenza che verrà” è una associazione di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e politico al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della città di Piacenza. L’azione dell’Associazione sarà ispirata ai principi della libertà, del diritto di opinione, della tolleranza, del dialogo, della concertazione. L’azione dell’Associazione sarà volta alla promozione dello sviluppo socio-economico, della sussidiarietà, della solidarietà, della salute, dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente. Nell’ambito dell’Associazione saranno possibili, sulla base di specifiche affinità e tematiche d’interesse comune, aggregazioni spontanee denominate “Clubs”.
Art.2 – Soci Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini di età superiore ai sedici anni che ne facciano domanda al Presidente. L’iscrizione comporta l’accettazione e l'adesione alle finalità statutarie dell’associazione e l’impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie disponibilità.
Art.3 – Modalità di iscrizione La domanda di iscrizione deve contenere : i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione, la liberatoria per l’uso dei dati sensibili da parte dell’Associazione. La domanda va indirizzata al Presidente e deve essere sottoscritta oltre che dal richiedente, anche da almeno un socio presentatore. Il Consiglio Direttivo delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno della data di presentazione. Il diritto di voto nelle assemblee è acquisito trascorsi sessanta giorni dall’accettazione, sia in forma espressa o formatasi per silenzio-assenso,dell’iscrizione.
Art.4 – Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde nei casi di : - dimissioni ; - morosità ; - espulsione. Le dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, hanno effetto immediato. La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come specificato nell’art.6. Le modalità di espulsione sono indicate nell’art.10.
Art.5 – Finanziamento delle attività dell’Associazione L’associazione non ha fini di lucro. Le attività dell’associazione sono finanziate tramite le quote associative versate dai soci. La raccolta di altri fondi è realizzabile tramite l’attuazione di iniziative conformi agli scopi associativi consentite dalla legge. Tutti i fondi dell’associazione sono depositati in una banca identificata dal Consiglio Direttivo
Art.6 – Quote associative – Decadenza per morosità – Esercizio del diritto di voto Il Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno determina l’ammontare della quota associativa per l’anno successivo e ne dà adeguata comunicazione ai soci. Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il 28 febbraio. I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il termine ultimo del 30 aprile. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 aprile può dichiarare decaduti dalla qualità di socio coloro che non hanno provveduto al versamento della quota. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato esclusivamente dai soci in regola col pagamento della quota. I soci dichiarati decaduti, possono essere riammessi all’associazione, previa presentazione di una nuova domanda d’iscrizione. Quest’ultima, se accolta, consente l’esercizio dei diritti associativi secondo quanto indicato nell’art.3. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione ; in ogni caso la partecipazione all'Associazione non rappresenta, in alcun modo, titolarietà di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art.7 – Organi dell’Associazione Sono organi dell’associazione : - l’Assemblea dei Soci ; - il Presidente ; - il Consiglio Direttivo
Art.8 – L’Assemblea dei Soci L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione , ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o ritenuta tale, e sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci. In particolare l’Assemblea ordinaria : - individua le linee programmatiche delle attività dell’associazione ; - elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo ; - delibera in merito al bilancio economico consuntivo e previsionale. L'Assemblea straordinaria delibera su eventuali proposte di modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. L’assemblea è convocata dal Presidente. L’avviso di convocazione deve essere inoltrata ai soci presso il domicilio indicato in sede di adesione all'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso dell’assemblea, e nel caso di proposte di modifica dello Statuto, anche il loro testo dettagliato. In questi casi la richiesta di convocazione, corredata dall’Ordine del giorno degli argomenti che si vuole vengano posti in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l’Assemblea entro 30 giorni. La presidenza dell’Assemblea dei Soci è assunta dal Presidente o, in caso d’impedimento, dal vice Presidente o, in sua assenza, dal membro piu’ anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale (Assemblea Ordinaria dell’Associazione) è convocata ogni anno entro il 30 aprile . L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti ; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello Statuto.
Art.9 – Il Presidente Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea dei Soci. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Convoca l’Assemblea dei soci e ne assume la presidenza. Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad analizzare, sviluppare e organizzare le attività dell’Associazione secondo le linee programmatiche indicate dall’Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni e può essere eletto per soli due mandati consecutivi. Il Presidente può terminare il proprio mandato prima della scadenza triennale per dimissioni o per approvazione da parte dell’Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve dapprima essere proposta in Consiglio Direttivo da uno o piu’ membri. Se la mozione ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo (escluso il Presidente), la mozione viene sottoposta al voto dell’assemblea dei Soci, appositamente convocata dal Presidente entro 30 giorni. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.
Art.10 – Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri 6 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Ogni suo membro può essere rieletto sino ad un massimo di tre Consigli Direttivi consecutivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (o in caso di impedimento, del Vice Presidente o, in subordine, del membro piu' anziano). Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo rappresenta il quorum del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono : - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea ; - stabilire gli importi delle quote annuali dei soci ; - formulare, nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea, il programma delle attività dell'associazione ed ogni utile iniziativa per il raggiungimento degli scopi associativi ; - esaminare le domande di iscrizione all'associazione, e curare la tenuta del registro dei soci ; - curare la corretta gestione contabile e predispone, tramite il Tesoriere, i bilanci consuntivo e previsionale ; - approvare i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria ; - stabilire eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione ed espulsione) nei confronti di soci rei di comportamenti in contrasto con le finalità associative.
Art.11 – Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo avvengono durante una apposita Assemblea dei soci, convocata dal Presidente uscente prima della scadenza del mandato. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di questa Assemblea. La candidatura deve essere sottoscritta dalle firme di almeno 1/10 dei soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento della quota sociale. La candidatura deve essere sottoscritta anche dall'interessato per accettazione. Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il Presidente e per gli altri membri del Consiglio Direttivo. Viene eletto Presidente alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto presenti all’Assemblea. In carenza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di 3 candidati. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i soci che conseguono il maggior numero di voti fino a copertura dei posti disponibili. Nel caso in cui un membro eletto venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro piu' anziano del Direttivo. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle eventuali spese autorizzate dal Presidente e regolarmente documentate.
Art.12 – Anno sociale L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Art.13 – Collegamento con altre Associazioni Per il potenziamento delle proprie attività l'Associazione può sviluppare con appropriate delibere dell'Assemblea dei soci, collegamenti con altre formazioni e associazioni rappresentative a livello locale e nazionale.
Art.14 - Norme Transitorie Nell'Atto costitutivo dell'Associazione sottoscritto da un minimo di dieci soci fondatori, vengono nominati gli organi dell'Associazione “Presidente” e “Consiglio Direttivo” che rimarranno in carica per un periodo massimo di dodici mesi, periodo transitorio che non ha effetto sulle durate massime previste dallo Statuto. Nell'Assemblea dei soci, che provvederà all'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo (secondo quanto previsto dagli art.9-10-11), da convocarsi entro dodici mesi dalla costituzione dell'Associazione, verranno anche sottoposti ad eventuale approvazione tutti i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo nel periodo transitorio.
Art.15 – Richiamo di legge Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
|