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Le pubblicità sulle aiuole delle rotatorie sono vietate dal Codice della Strada

Dovrebbe essere così anche a Piacenza...

Rotatorie alle intersezioni stradali cittadine.

Il sottoscritto Consigliere Comunale del Comune di Piacenza Filiberto Putzu, in data 10.12.2009 ha presentato interrogazione al Sindaco di Piacenza, per conoscere se i cartelli pubblicitari recentemente posizionati sulle rotatorie poste al centro delle intersezioni stradali cittadine, siano stati regolarmente installati, in ottemperanza alle norme del Codice della Strada.

A seguito di tale interrogazione, il Comune, con nota a firma dell’Assessore delegato Paola De Micheli, datata 26 Gennaio 2010, risponde che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale , con nota del 15.01.2010 ha relazionato ritenendo che, alla luce della normativa vigente e in assenza di disposizioni specifiche nel C.d.S. sulla circolazione delle rotatorie, non era da considerarsi vietata l’installazione di cartelli pubblicitari sulle rotonde in questione.

Questione analoga è stata trattata, in data 08. 02.2010, dalla trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”, riferita alla posa di cartelli pubblicitari sulla rotatorie degli incroci delle strade del Comune e della Provincia di Milano. In quel frangente e’ stato chiesto il parere del Dott. Giandomenico Protospataro, Vice Questore aggiunto della Polizia Stradale, il quale ha affermato che:” Su queste aree è vietata qualsiasi forma di pubblicità, soprattutto nella parte centrale. Il motivo per cui il Codice della Strada vieta questo tipo di pubblicità è evidentemente legato al fatto che la pubblicità non deve generare motivi di distrazione”.

Identica la posizione assunta dalla polizia Stradale di Piacenza, rilevata sulla stampa locale in data 11.02.2010, la' dove si conferma che le parole del Vice Questore Dott. Protospataro, rappresentano la posizione espressa dal Ministero dell’Interno.

In buona sostanza, il Comandante della locale Polizia Municipale, con la sua nota e con interventi sulla stampa locale, richiamando l’art.23 c.1 del C.d.S.:” sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”, sostiene che, non prendendo in esame il Codice della Strada specificamente le rotatorie ma le isole spartitraffico, a determinate condizioni, è da considerarsi legittima la presenza di cartelli pubblicitari, ipotizzando che l’isola spartitraffico non può considerarsi, come funzione e caratteristiche costruttive, una rotatoria.

Ritengo invece che le normative vigenti in materia affermino il contrario di quanto sopra indicato.

Il Codice della Strada, diversamente da quanto si evince dalla nota della Comandante della Polizia Municipale e dagli articoli di stampa, parla e come di rotatorie.

Infatti l’art. 122 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Reg. Esec. C.d.S, ai commi 1 e 6 individua le tipologie di cartelli stradali da installare per indicare ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso delle frecce nelle aree ove si svolge la circolazione a rotatoria.

Una delle prime definizioni di “rotatoria” si trova nella circolare del Ministero dei Trasporti, datata 3 gennaio 1963, dove alla lettera a-3) punto 26 viene definita ROTATORIA - “Intersezione regolata a circolazione rotatoria nella quale il traffico viene incanalato su una sola carreggiata a senso unico antiorario” mentre al punto 16 viene definita ISOLA DI ROTAZIONE – “Isola centrale di una circolazione a rotatoria”.

Numerose definizioni citate nella circolare predetta, sono state riprese dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del C.D.S. del 1992, per quanto attiene la definizione e classificazione delle strade e le denominazioni stradali e di traffico.

Ai punti 27 e 28 dell’art. 3 del C.D.S. l’ISOLA DI TRAFFICO è equiparata all’ISOLA DI CANALIZZAZIONE e cioè: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata ad incanalare le correnti di traffico.

Le definizioni ISOLA DI CANALIZZAZIONE, ISOLA DIREZIONALE e ISOLA DI ROTAZIONE presenti nella circolare del 1963 sono state quindi fuse in un'unica definizione: ISOLA DI TRAFFICO.

Giova inoltre segnalare che con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2006, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono state approvate le “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Le norme, emanate in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.), disciplinano i criteri per la costruzione delle intersezioni stradali classificandone gli elementi e le forme elementari.
Al punto 3 – classificazione tipologica delle intersezioni – le intersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengono distinte in:
a) intersezioni lineari a raso quando sono consentite manovre di intersezione;
b) intersezioni a rotatoria, quando i punti di intersezione sono eliminati.

Il decreto ministeriale testé citato, riserva un ampio spazio alle caratteristiche funzionali delle intersezioni a rotatoria ed al punto 4.5.1, recita testualmente “Un ulteriore elemento distintivo tra le tre tipologie fondamentali di attrezzatura rotatoria è rappresentato dalla sistemazione dell'isola circolare centrale, che può essere resa in parte transitabile per le manovre dei veicoli pesanti, nel caso di minirotatorie con diametro esterno compreso fra 25 e 18 m, mentre lo diventa completamente per quelle con diametro compreso fra 18 e 14 m; le rotatorie compatte sono invece caratterizzate da bordure non sormontabili dell'isola centrale”; viene nuovamente definita “isola centrale” la parte dell’intersezione intorno alla quale circolano i veicoli.

Pare pertanto evidente che una rotatoria non è altro che un’ “isola di traffico” posizionata all’interno di un’intersezione stradale.

A tal proposito si rammenta che, l’art. 51 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) vieta espressamente la collocazione di cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, in corrispondenza di intersezioni, anche se le medesime si trovano all’interno di centri abitati (vedi comma 4 dello stesso articolo combinato con il comma 3).

Richiamando infine la definizione dell’ art. 3 del C.D.S. al punto 26 che qualifica INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”, nonché quanto definito dal Decreto Ministeriale del 19 aprile 2006, per effetto del quale l’isola centrale di una rotatoria fa parte dell’intersezione, è possibile sostenere che la posa di cartelli pubblicitari sulle rotonde è vietata.

Tornando all’art. 23 del C.D.S. - Pubblicità sulle strade e sui veicoli – esso recita: “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”

Se percorrendo una rotonda, l’utente della strada guarda la pubblicità posta su di essa, è assai verosimile venga disturbato e distratto a scapito della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.

Infatti, Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni Approvato con atto di Giunta Comunale di Piacenza n.156 del 26.05.2008, all’Art. 5 – Ubicazione degli Impianti Pubblicitari – al c.1 richiama il rispetto e la conformità di quanto previsto dal D.L.gs. 285/92 (C.d.S), e del D.P.R. 495/92 (Reg. Esec. C.d.S.), al c.2 let.a. consente la posa degli impianti di pubblicità in deroga all’art. 51 c. 4 e 6 del D.P.R. 495/92 (Reg. Esec. C.d.S.), “ a mt 20 dalle intersezioni stradali, dalle rotonde, dagli impianti semaforici……..”

Si evince chiaramente che già il Regolamento Comunale prende in esame la pericolosità della presenza di cartelli pubblicitari agli incroci o nelle rotonde, al punto che li consente, ma, a non meno di 20 mt. dalla rotonda. Quindi non all’interno della rotonda stessa, proprio per garantire che, lo svolgersi delle manovre dei veicoli in quel tipo di intersezione, avvenga senza la presenza di elementi di distrazione di alcun genere.
Probabilmente bastava che l’Amministrazione Comunale prendesse visione del proprio Regolamento, approvato dalla giunta Comunale il 26.05.2008, proposto dal Settore Risorse, il medesimo di competenza dell’Assessore Paola De Micheli, per rendersi conto che già la Giunta aveva compiutamente definito il problema, secondo una norma di buon senso che era bene rispettare, ma che il Comune pare poi abbia ignorato.

A questo punto sembrerebbe indiscutibile che, sulle isole di traffico, alle intersezioni canalizzate, sulle rotonde, sia vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Ma allora se la rotatoria è un isola di traffico, cosa ci stanno a fare i cartelli pubblicitari, qualunque sia la loro forma e dimensione?

Se allora la posa di cartelli pubblicitari sulle rotonde non è ammessa, va ricordato che l’Art. 23 c.11 del C.d.S. prevede per chiunque violi le disposizioni contenute nel predetto articolo, una sanzione pecuniaria amministrativa e al c.13-bis è previsto, per cartelli installati in contrasto con il c.1 del medesimo art.23, diffida a rimuovere il cartello a carico dell’installatore, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’atto.

Ovviamente va osservato che l’azione amministrativa dell’ente pubblico deve essere sempre condotta con rispetto delle leggi dello Stato, e nell’osservanza dei propri Regolamenti. Nulla tange che dalla pubblicità installata sulle rotatorie si abbiano a favore dell'ente pubblico (nello specifico il Comune di Piacenza) benefici di varia natura.


Per le motivazioni sovraesposte, mi riservo di sottoporre la questione al signor Prefetto di Piacenza, affinchè venga esaminato quanto da me rappresentato, al fine di verificare se sussistono violazioni di legge a seguito della stipula, da parte dell’Amministrazione Comunale dei “Contratti per il servizio di gestione e manutenzione delle rotatorie con sponsor privati”, (attualmente sono 23 i contratti in essere), con i quali, a fronte di un impegno per tre anni, da parte dello sponsor a fare opere di manutenzione della rotonda, il Comune concede, la collocazione di un massimo di quattro cartelli da collocarsi sulla rotonda adottata.
Quanto sopra, anche ai fini dell’applicazione dell’Art. 23 c.11 e c. 13 bis, del D.Lg. 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), qualora emergessero responsabilità nel merito.

Il Consigliere Comunale Filiberto Putzu (Gruppo Popolo della Libertà)

Piacenza lì 19 Febbraio 2010



pubblicazione: 20/02/2010

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