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venerdì
22
settembre
2023
Santi Maurizio e compagni martiri



LA RIFORMA COSTITUZIONALE.

Quando entrerà a pieno regime la nuova Costituzione? Definire dei tempi certi è, allo stato dei lavori parlamentari, impresa ardua. Le variabili da considerare sono molte e non tutte prevedibili perfino per gli «addetti ai lavori». Mancano ancora tre letture in Parlamento, ma poi decisiva sarà la data di indizione del referendum confermativo che determinerà, ovviamente in caso di esito favorevole, la progressiva entrata a regime delle istituzioni riformate. Si delineano dunque due possibili scenari: se la consultazione referendaria verrà fissata per l' autunno del prossimo anno, quindi prima delle elezioni politiche del 2006, la riforma entrerà gradualmente a regime in un intervallo di tempo compreso tra la fine del 2005 e il 2011. Se, invece, il percorso del testo in Aula dovesse rallentare e il referendum «scivolare» a dopo le elezioni del 2006, la riforma entrerebbe completamente a regime solo nel 2016.
PRIMO SCENARIO: 2011 -
Nel caso in cui non vengano presentati ulteriori emendamenti, il Senato potrebbe approvare tra gennaio e febbraio 2005 lo stesso testo licenziato ieri dalla Camera, che a sua volta procederebbe alla seconda lettura tra febbraio e marzo. A maggio il ddl tornerebbe nuovamente a Palazzo Madama, facendo scattare i termini per l' indizione del referendum in autunno. In caso di verdetto positivo, questi sarebbero i tempi previsti per l' entrata in vigore:
Fine 2005: norme sulla devolution che riformano il vecchio Titolo V (tutela dell' interesse nazionale, competenze legislative dello Stato e delle Regioni, Roma capitale, istituzione di nuove Regioni ecc...); abbassamento a 40 anni dell' età per essere eletti al Quirinale; ineleggibilità, incompatibilità e indennità parlamentari; nomina delle Autorità indipendenti; gradualmente, si darebbe avvio alla nuova composizione della Corte costituzionale.
2006: poteri del presidente della Repubblica; forma di governo e poteri del primo ministro (la facoltà di sciogliere la Camera sarebbe però attuabile solo in caso di adeguamento della legge elettorale. Stesso discorso per la procedura del voto di fiducia); procedimento legislativo (ripartizione dei poteri tra Camera e Senato federale).
2011: composizione della Camera e del Senato federale (elezione in numero ridotto dei parlamentari).

SECONDO SCENARIO: 2016 -
L' ipotesi di un rallentamento nell' ultima fase dei lavori parlamentari farebbe slittare l' approvazione definitiva del testo costituzionale da parte del Senato alla primavera del 2006, a ridosso quindi delle elezioni politiche. Il referendum confermativo si potrebbe perciò svolgere solo in autunno, posticipando tutti i tempi di entrata in vigore:
Fine 2006: norme sulla devolution che riformano il vecchio Titolo V (tutela dell' interesse nazionale, competenze legislative dello Stato e delle Regioni, Roma capitale, istituzione di nuove Regioni ecc...); abbassamento a 40 anni dell' età per essere eletti al Quirinale; ineleggibilità, incompatibilità e indennità parlamentari; nomina delle Autorità indipendenti; gradualmente, si darebbe avvio alla nuova composizione della Corte costituzionale.
2011: poteri del presidente della Repubblica; forma di governo e poteri del primo ministro (la facoltà di sciogliere la Camera sarebbe però attuabile solo in caso di adeguamento della legge elettorale. Stesso discorso per la procedura del voto di fiducia); procedimento legislativo (ripartizione dei poteri tra Camera e Senato federale).
2016: composizione della Camera e del Senato federale con numero ridotto dei parlamentari e contestuale elezione dei consigli regionali. L. Mi.

LE TAPPE

Ddl presentato nell' ottobre 2003. Il 25 marzo primo sì del Senato

Il disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione, presentato dal governo il 17 ottobre 2003, era stato approvato al Senato, nella sua prima stesura, lo scorso 25 marzo. A favore 156 senatori; 110 (tra cui 3 di An) i contrari; un solo astenuto

Le modifiche al testo originario e la discussione a Montecitorio
La prima versione del ddl non aveva accontentato tutti i partiti della Cdl, in particolare i centristi e An. Approdato in Aula alla Camera il 3 agosto, il testo è stato rivisto durante l' estate (37 gli emendamenti della maggioranza) e poi discusso a partire dal 14 settembre

Il nuovo voto a Palazzo Madama. Necessario il doppio passaggio
Il testo ora torna al Senato per l' approvazione. Trattandosi di ddl costituzionale, l' iter prevede il doppio passaggio in entrambe le Camere «ad intervallo non minore di tre mesi». Quindi, se non vi saranno ulteriori modifiche, saranno necessarie altre due votazioni

L' opposizione dà battaglia. Già annunciato il referendum
Le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum confermativo su richiesta di un quinto dei membri di una Camera (o 500 mila elettori o 5 consigli regionali). L' opposizione vuole percorrere questa strada. Se vincono i «no», la legge non sarà promulgata

LE CAMERE
Diminuiscono i parlamentari. Debuttano i deputati «a vita»

Il nuovo Parlamento sarà costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. Quest' ultimo sarà composto da 252 senatori (oggi il plenum è di 315 membri oltre ai senatori a vita) eletti in ciascuna regione contestualmente all' elezione dei consigli regionali. Ogni regione dovrà avere almeno 6 senatori, fatta eccezione per il Molise che ne avrà 2 e la Valle d' Aosta che ne avrà uno. Si potrà essere eletti già a 25 anni (oggi a 40). Ai lavori del Senato potranno partecipare, senza diritto di voto, anche i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. Anche la Camera subirà un taglio dei seggi che passeranno dagli attuali 630 a 500. Alla Camera siederanno anche i deputati a vita, che prenderanno il posto dei senatori a vita: ne potranno essere nominati al massimo 3 (oggi sono 5). Gli italiani all' estero eleggeranno 18 deputati.

IL CAPO DELLO STATO
Elezione possibile già a 40 anni.
Grazia, resta la «controfirma»

Il capo dello Stato sarà eletto dall' «assemblea della Repubblica», composta da deputati, senatori, presidenti delle Regioni e due delegati per ogni consiglio regionale. L' età minima per salire al Quirinale scenderà da 50 a 40 anni. Nella nuova formulazione, il presidente «rappresenta la nazione, è garante della Costituzione e dell' unità federale della Repubblica». Tra le sue prerogative sono confermate la promulgazione delle leggi, l' indizione di elezioni e referendum, l' invio di messaggi alle Camere. Il capo dello Stato resterà presidente del Consiglio superiore della magistratura e nominerà direttamente il suo vice (oggi eletto dal Csm al suo interno) e i presidenti di Cnel e delle Authority. Potrà concedere la grazia (resta però la controfirma del ministro della Giustizia). Potrà sciogliere la Camera ma solo su richiesta del premier o in caso di morte o dimissioni dello stesso o di voto di sfiducia.

IL PREMIER
Designa e revoca i ministri e può sciogliere la Camera

Si rafforzano i poteri del premier che per l' insediamento non avrà più bisogno della fiducia della Camera ma solo di un voto sul programma. La sua elezione sarà di fatto diretta: i candidati premier saranno collegati con i candidati alla Camera e sulla base del risultato elettorale il capo dello Stato nominerà primo ministro il candidato della coalizione vincente (oggi il presidente della Repubblica può conferire l' incarico per la formazione del governo a chiunque, anche al di fuori del Parlamento, a patto che sia in grado di raccogliere una maggioranza parlamentare). Il premier avrà il potere di nominare e di revocare i ministri (oggi è compito del Quirinale) e potrà decidere di sciogliere la Camera. I deputati della maggioranza potranno presentare una mozione di sfiducia costruttiva che dovrà però indicare anche il nome di un nuovo premier.

BICAMERALISMO
Basta doppia approvazione.
Cambia l' iter delle leggi

Sparirà l' attuale bicameralismo perfetto, che prevede che ogni legge, prima della promulgazione, debba essere approvata sia dalla Camera sia dal Senato. La Camera esaminerà le leggi sulle materie riservate allo Stato (politica estera, immigrazione, difesa, etc.); il Senato avrà 30 giorni (15 nel caso di decreti) per proporre modifiche ma su queste modifiche sarà comunque la Camera a decidere in via definitiva. Il Senato invece si occuperà delle leggi che riguardano materie riservate sia allo Stato sia alle Regioni (le materie concorrenti stabilite dall' articolo 117 della Costituzione, come il commercio con l' estero, la protezione civile, il governo del territorio, etc.). In questo caso la Camera potrà proporre modifiche ma sarà il Senato ad avere l' ultima parola. La legge elenca poi alcune questioni su cui Camera e Senato legifereranno alla pari.

DEVOLUTION
Scuola, sanità e polizia locale. La competenza alle Regioni

Alle Regioni verrà affidata la potestà legislativa esclusiva per l' assistenza e l' organizzazione sanitaria; l' organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione; la polizia amministrativa regionale e locale. E' stata prevista una clausola di interesse nazionale che prevede che il governo possa bloccare una legge regionale se ritiene che questa pregiudichi l' interesse nazionale: l' esecutivo potrà invitare la Regione a cancellarla e se la risposta sarà negativa potrà sottoporre la questione al Parlamento in seduta comune che avrà quindici giorni di tempo per annullarla. Nelle norme transitorie è stato anche stabilito che entro tre anni dall' entrata in vigore della legge venga attuato il federalismo fiscale.

CONSULTA E CSM
Nomine, più forza al Parlamento.
Niente politica dopo l' incarico

La Corte costituzionale, che vigila sulla legittimità costituzionale delle leggi nazionali e regionali e che fa da arbitro nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, sarà composta ancora da 15 giudici ma saliranno da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare: 4 saranno nominati dal Senato federale e 3 dalla Camera; il presidente della Repubblica e le supreme magistrature ne indicheranno 4 ciascuno invece degli attuali 5. E' poi previsto che per i tre anni successivi alla scadenza dell' incarico i giudici costituzionali non possano far parte del governo o del Parlamento né ricoprire incarichi di nomina governativa. Nuovi criteri anche per la nomina del Csm: per i due terzi sarà eletto dai magistrati; per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale (oggi un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune).






pubblicazione: 16/10/2004
aggiornamento: 01/05/2005

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