La pacca sul sedere può essere considerata violenza sessuale se manifesta un intento lascivo rivolto ad una persona non consenziente, mentre il fatto che avvenga in pubblico non comporta automaticamente una offesa al pudore. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna per violenza sessuale inflitta dalla Corte di Appello di Roma ad un alto magistrato, accusato di molestie nei confronti di alcune impiegate della cancelleria, consistenti nel "toccamento lascivo dei glutei con violenza", consistita nell'aggressione da tergo e "con movimento repentino tale da eluderne la vigilanza, con abuso di relazioni di ufficio". L'alto magistrato era stato anche condannato per il reato di atti osceni, in quanto aveva palpeggiato le sue vittime in pubblico, nei locali della cancelleria. La Suprema Corte ha confermato la condanna per violenza sessuale, affermando che anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica; per tale motivo, hanno spiegato i Supremi Giudici, non possono qualificarsi come "atti sessuali" tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, del feticismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo") ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore. La Cassazione ha invece assolto il magistrato dal reato di atti osceni in quanto non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non turbano la sensibilità dell'uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci ed abbracci tra soggetti consenzienti, mentre atti che sono brutale espressione dell'istinto sessuale, quali baci sulla bocca e il toccamento di parti intime, compiuti su persona non consenziente, integrano il reato. I giudici della Terza Sezione Penale, nella loro lunga motivazione, hanno chiarito che osceno è ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero malsani eccitamenti. Di conseguenza, i comportamenti dell'imputato, pur essendo stati "valutati alla stregua di violenze sessuali, portando ad escludere che l'imputato abbia agito con spirito goliardico o "ioci causa" ", non possono considerarsi oggettivamente offensivi pure dell'attuale comune sentimento del pudore: "infatti, chi avesse assistito a tali atti (sicuramente inopportuni e poco consoni sia alla funzione di chi li poneva in essere sia alla sede in cui trovavano esplicazione) non avrebbe provato alcuna azione erotica e, quel che più conta, li avrebbe valutati sotto il profilo della correttezza del contegno (piuttosto che della pubblica decenza) ma non avrebbe potuto immediatamente ricondurli a quei "comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo"
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