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Filiberto Putzu :. Home :.  ITALIA Società  :. La legge definitiva con le misure antiterrorismo (Legge 155/2005)
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La legge definitiva con le misure antiterrorismo (Legge 155/2005)

E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo del decreto antiterrorismo convertito in legge con le modifiche parlamentari.
Ecco, in sintesi, i contenuti della nuova legge.

I SOLDATI POTRANNO PERQUISIRE E FERMARE SOSPETTI -
I soldati impegnati in compiti di vigilanza antiterrorismo potranno procedere a perquisizioni e al fermo di sospetti. -

NO A CHADOR E BURQA IN LUOGHI PUBBLICI -
La norma rende piu' severa la legge 152 del 1975 che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena passa da 6 mesi-1 anno a 1-2 anni, l'ammenda da 1000 a 2000 euro.

COLLOQUI INVESTIGATIVI -
I sospettati di terrorismo possono essere tenuti in un primo colloquio con gli inquirenti senza che sia chiamato un avvocato difensore.
Possono farlo i responsabili provinciali delle forze dell'ordine o gli ufficiali purché delegati dai livelli centrali.

PERMESSI SOGGIORNO PER I COLLABORATORI -
Può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno agli stranieri che collaborano con la giustizia e la cui permanenza nel territorio dello Stato sia utile ai fini dell’attività investigativa.

ESPULSIONI.
Su ordine del ministro dell'Interno, il prefetto può disporre espulsioni amministrative di extracomunitari sospettati di terrorismo.
Resta fermo il diritto dell'interessato ad adire le vie legali in Italia, ma dopo l'esecuzione dell'espulsione.

INTERNET E TELEFONINI -
Gli acquirenti di una tessera telefonica dovranno presentare un documento di identificazione, e i tabulati dovranno essere conservati più a lungo.
I dati sui traffici Internet dovranno essere conservati dalle società' che offrono servizi di rete.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE -
Possono essere disposte dal procuratore della Corte d'Appello competente e non piu' dal procuratore generale della Corte di Cassazione.

UNITA' ANTITERRORISMO.
Deve essere costituita presso il ministero dell'Interno da unita' investigative interforze formate da esperti di vari corpi.

IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO DNA -
Si può procedere al prelievo di saliva o capelli di un sospetto per arrivare all'identificazione attraverso il Dna.

DELITTO DI TERRORISMO-
Viene introdotto il nuovo reato di terrorismo per chi tenta il reclutamento e l'addestramento con obiettivi di creare il terrore. Lo stesso accade per chi diffonde il know-how per attività terroristica. (03 agosto 2005)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144 Testo del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27), recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale».
(GU n. 177 del 1-8-2005)

Articolo 1.

Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo


1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: (( "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico"; )) b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".


Articolo 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi


1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 286 del 1998", e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, (( autonomamente )) o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia (( ovvero dei direttori )) dei Servizi informativi e di sicurezza, (( ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, )) rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. 2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero. 3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo' essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi (( ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, )) allo straniero puo' essere concessa, (( con le stesse modalita' di cui al comma 1 )) la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.


Articolo 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo


1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il (( Ministro dell'interno o, su sua delega, )) il prefetto puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 (( del presente decreto, )) ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita' informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo. 4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. (( Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento. 4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. )) 5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007. 7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e' (( abrogato )).


Articolo 4.

Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa


1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle (( norme )) di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, (( di cui al )) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. (( 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))


Articolo 5.

Unita' antiterrorismo


1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma.


Articolo 6.

Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita' degli accessi, (( nonche', qualora disponibili, )) dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente decreto-legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole (( "al momento )) dell'attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.". 3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "al traffico telefonico", sono inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"; b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: ", mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi"; c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta," d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi"; e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite dalle seguenti: "pubblico ministero anche su istanza"; f) (( dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.". )) 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, (( sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) sono definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo )) anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet


(( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. )) 2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro (( sessanta )) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (( nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia. )) 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili. 5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.


Aricolo 7-bis

Sicurezza telematica


1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. ))


Articolo 8.

Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi


1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (( di cui al )) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. 2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito. 3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi". 4. La revoca del nulla osta (( disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, )) e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. 5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica )) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni".


Articolo 9.

Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita' di volo


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato. (( 2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o destinazione. )) 3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.


Articolo 9-bis.

Prevenzione antiterroristica negli aeroporti


1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita' territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. ))


Articolo 10.

Nuove norme sull'identificazione personale


1. All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano (( il prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero". 2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete (( ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente". )) 3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: "da un imputato all'autorita' giudiziaria", sono inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini". 4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 497-bis. ( (( Possesso )) e fabbricazione di documenti di identificazione falsi). Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale". 4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: (( "Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro". )) 4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis (( dell'articolo 349". )) 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis (( dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ))


Articolo 11.

Permesso di soggiorno elettronico


1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.". 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Articolo 12.

Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato


1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato). "1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.".


Articolo 13.

Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo


1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.". 3. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico."; b) al comma 3, le parole "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".




pubblicazione: 01/08/2005
aggiornamento: 04/09/2005

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