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Non è reato rifiutare una visita a domicilio per non abbandonare il presidio
La guardia medica che si rifiuta di visitare un paziente che ne ha richiesto l'intervento a domicilio non commette reato, purché che la richiesta di intervento non rientri nei casi di estrema urgenza. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando la condanna per omissione di atti di ufficio inflitta ad una guardia medica che si era rifiutato di fare ad una paziente una iniezione che, secondo l'accusa, doveva essere praticata senza ritardo. Per la Cassazione, invece, il medico non ha commesso alcun reato, in quanto, trattandosi di malata di cancro, le sue cure - consistenti in una iniezione di antibiotico per abbassare la febbre - non avrebbero potuto risolvere la malattia né tantomeno alleviare le sofferenze. Il medico ha quindi fatto bene, secondo la Suprema Corte, a non abbandonare il presidio di guardia medica, così come suo preciso dovere. (1 aprile 2004)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.9204/2004
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