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L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento – con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua - che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

È una forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980, modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988.

I requisiti per averla
L'indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

Non ci sono vincoli di età o di reddito.
L’indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

L'indennità di accompagnamento spetta anche:

ai ciechi civili assoluti, per i quali l'importo è maggiorato a 783,60 euro mensili;

alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (in base alla Sentenza della Cassazione n. 1705 del 1999, vedi link di seguito);

ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;

alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;

alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".

Al compimento del 65° anno di età, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.


pubblicazione: 18/03/2012

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