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sabato
23
settembre
2023
San Lino, papa
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CONSIGLIO COMUNALE ? NO, RIUNIONE CONDOMINIALE...
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A tutti sarà capitato di ricevere l'avviso per la riunione del condominio.
In prima convocazione è richiesto un certo numero di inquilini,
in seconda convocazione il numero si abbassa e chi è presente decide.
Ma un Consiglio comunale non è un condominio....
Tuttavia Piacenza è "primogenita", lo è stato nei secoli per vicende importanti.
E allora perchè smentire questa tradizione ?
Orbene il presidente del Consiglio Comunale Benedetto Ricciardi sembra scambiare l'assise
per una riunione condominiale: riunisce il consiglio in seconda convocazione e
riduce il numero legale prescritto dalla legge
(T.U.E.L.267/2000, Statuto e Regolamento del Comune di Piacenza).
Addirittura vengono fatti accomodare in sala i sostituti dei 3 consiglieri
nominati assessori, e li si fa votare prima della nomina ufficiale da parte del Consiglio in carica.
In buona sostanza costoro contribuiscono a raggiungere il numero legale di 21 presenti, e VOTANO A FAVORE DELLA PROPRIA NOMINA.... (sob...)
Interpretazione molto particolare della norma,
con riferimento al T.U 148/1915 (legge del 1915 ... 1915 avete letto bene,
ovviamente superata dalla successiva legislazione nazionale e regolamentare locale).
Vi ricordate i cartoni animati di Gatto Silvestro ?
Eccezionale la scena del gatto che, braccato dall'inseguitore di turno, si arrampiaca sul vetro,
e nonostante gli artigli , scivola giu' inesorabilmente verso il proprio destino....
Ecco il parere espresso dal Ministero degli Interni su questa vicenda :
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Sportello delle Autonomie.
Il Comune di Piacenza ha posto alcune problematiche in ordine alla normativa applicabile
in tema di validità delle sedute del consiglio comunale.
In particolare, viene chiesto quale sia il numero di consiglieri necessario per la validità delle
sedute consiliari di seconda convocazione e se si possa fare riferimento
al rinvio operato dall'art.273, comma 6, del T.U.E.L. n.267/2000
alla disciplina prevista dall'art.127 del T.U. n.148/1915.
Appare utile preliminarmente, effettuare una analitica ricognizione del contesto normativo
(legislativo, statutario e regolamentare) nel quale si inquadra la questione rappresentata.
In primo luogo si ricorda che ai sensi dell'art.38 comma 2 del T.U.E.L. n.267/2000
"Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato
dal regolamento... Il regolamento indica altresì il numero di consiglieri necessario
per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza
di almeno un terzo dei consiglieri assegnanti per legge all'ente, senza computare a tale fine
il sindaco e il presidente della provincia".
La normativa richiamata, oltre ad attribuire alla fonte regolamentare la competenza
a dettare la disciplina in tema di quorum strutturale, stabilisce che in ogni caso e quindi,
tanto per la prima che per la seconda convocazione, debbano essere presenti in aula almeno
un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, ponendo in tal modo un limite inderogabile alla
autonomia normativa dei singoli consigli comunali e provinciali.
Ai sensi dell'art.273 del T.U.E.L. n.267/2000 citato, recante norme transitorie, le disposizioni
previste dall'art.127 del T.U. n.148/1915 si applicano "fino alla adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico".
L'art.127 del T.U. n.148/1915 richiamato in via transitoria, dispone che le deliberazioni
adottate in corso di seduta di seconda convocazione sono valide "purchè intervengano
almeno 4 membri".
Lo statuto del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione consiliare
n.122 del 12.6.2001, prevede all'art.33, comma 1, che "il consiglio si riunisce in prima
o in seconda convocazione" e, al successivo comma 3, rinvia al regolamento del
consiglio comunale la disciplina concernente il numero dei consiglieri necessario
per la validità delle sedute".
A sua volta l'art.45 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
dello stesso comune di Piacenza, recante "numero legale per la validità della seduta",
prevede la presenza necessaria della metà dei componenti il collegio, non operando
alcun discrimine tra il numero delle presenze richieste per la prima,
ovvero per la seconda convocazione.
Dal complesso quadro normativo delineato appare evidente che il rinvio disposto
in via transitoria dall'art.273 del T.U.E.L. n.267/2000 all'art.127 del T.U. n.148/1915
non può essere considerato tuttora operante, atteso che la relativa disciplina
è stata compiutamente dettata tanto dalle norme statutarie che regolamentari
adottate dal Comune di Piacenza successivamente all'entrata in vigore
del T.U.E.L. n.267/2000.
Per quanto concerne infine il significato da attribuire all'espressione "componenti"
del consiglio comunale, adottati nel citato art.45 del regolamento comunale,
la medesima deve intendersi come equivalente ad"assegnati" e sta ad indicare
il numero dei consiglieri di cui si compone l'organo assembleare
in base all'art.37 del T.U.E.L. n.267/2000.
Laddove infatti l'ordinamento ha voluto fare riferimento al numero dei consiglieri che,
al momento della seduta, era nel pieno esercizio del proprio mandato, ha impiegato
la diversa espressione di consiglieri "in carica" (cfr.ad esempio, il quorum funzionale
richiesto per deliberare l'assunzione diretta di pubblici servizi).
Roma, 30 settembre 2004
Il Direttore Centrale, Balsamo
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pubblicazione: 01/10/2004
aggiornamento: 24/01/2005
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esecuzione in 0,156
sec.
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