L'Aula della Camera ha approvato la devolution. I "SI" sono stati 317 e i "NO" 234. Cinque gli astenuti. La maggioranza richiesta era di 307.
"E' stata un'altra importante prova della compattezza della maggioranza. Gli italiani diranno sì anche nel referendum". Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lasciando la Camera dopo l'approvazione del ddl sulla devolution.
Il sì della Camera alla riforma è stato accompagnato da un grande applauso dei parlamentari della della Cdl e sui banchi della Lega sono comparsi due enormi striscioni bianchi con la scritta 'Grazie Bossi'.
Questi i punti salienti del provvedimento.
PREMIERATO FORTE E ANTI-RIBALTONI. Arriva l’indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale: i candidati premier si collegano con i candidati alla Camera (oppure con una o più liste di candidati a deputati) e il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro il candidato della coalizione vincente. Il Primo ministro avrà molti più poteri: nomina e revoca i ministri e ne dirige l’attività; determina la politica generale del governo; non deve ottenere la fiducia della Camera per insediarsi, ma deve illustrare il suo programma su cui la Camera esprime il proprio voto. Ha il potere di sciogliere la Camera. Può chiedere alla Camera di votare «con priorità» la fiducia su una proposta che ritiene prioritaria (in caso la sua maggioranza non votasse positivamente potrebbe sciogliere la Camera). La Camera può costringere il premier alle dimissioni dopo la presentazione e l’approvazione di una mozione di sfiducia firmata da almeno un quinto dei componenti. I deputati appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne possono presentare una mozione di sfiducia costruttiva con la designazione di un nuovo primo ministro. Se no si torna alle urne.
FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO. Con l’istituzione Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali, arriva la fine del bicameralismo perfetto. La Camera sarà l'organo politico, costituito da 518 deputati, di cui 18 eletti all’estero. I deputati a vita, nominati dal Presidente della Repubblica, prendono il posto dei senatori a vita e possono essere 3; di diritto sono deputati gli ex Presidenti della Repubblica. L'età minima per essere eletti scende a 21 anni (adesso è 25). I senatori saranno 252, eletti in ciascuna Regione contestualmente ai consigli regionali. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d'Aosta ne spettano rispettivamente due e uno). A loro si sommeranno i 42 delegati delle Regioni, che partecipano ai lavori del Senato federale senza diritto di voto: due rappresentanti per ogni regione più due per le Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà eleggibile chi ha 25 anni (oggi la soglia è di 40 anni). Salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate. In base a tale sistema, non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo. La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato, il Senato leggi che riguardano le materie concorrenti, cioè quelle riservate sia allo Stato che alle Regioni. Il ramo del Parlamento che non ha la competenza diretta può presentare proposte di modifica. Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, Camera e Senato legiferano insieme. In mancanza di accordo, interviene una commissione mista di 30 deputati e 30 senatori membri indicati dai presidenti delle due Camere.
DEVOLUTION. Con la riforma viene attribuita alle regioni la potestà legislativa esclusiva su: -assistenza e organizzazione sanitaria, -organizzazione scolastica, -gestione degli istituti scolastici e di formazione, -definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, -polizia amministrativa e regionale. Mediante la cd. clausola di interesse nazionale il governo può impugnare una legge regionale ritenuta lesiva dell'interesse nazionale: invita la regione a cancellarla e, in caso di risposta negativa, sottopone la legge regionale al Parlamento in seduta comune che ha 15 giorni di tempo per annullarla. Lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme internazionali o di pericolo grave.
TEMPI DI ATTUAZIONE. La riforma, non essendo stata approvata nella prima delle due letture previste per ciascun ramo del parlamento con la maggioranza dei 2/3, potrà essere sottoposta al referendum. In caso di conferma scatteranno immediatamente le nuove norme sulla devolution. Dal 2011 arriveranno il Senato federale, la fine del bicameralismo, il premierato forte, e cinque anni dopo l'elezione del primo Senato Federale la riduzione dei parlamentari, e la contestualità tra elezione del Senato federale e dei consigli regionali.
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