SAREBBERO ANNULLABILI , QUALORA I PHOTORED SIANO SPROVVISTI DELLA PRESCRITTA TARATURA.
Le multe elevate agli automobilisti con gli apparecchi “auotovelox-photored” con annessa decurtazione dei punti sulla patente,sono tutte annullabili sull’intero territorio nazionale, qualora gli apparecchi stessi,oltre all’omologazione, non abbiano la prescritta taratura annuale.
Le ultime 3 sentenze emesse il 23 aprile 2005 dal giudice di pace di Lecce Annarita Distante; il 16 aprile dal giudice di Pace di Lecce Oronzo Tamburano; il 15 aprile dal giudice Cosimo Rochira,che oltre a sancire la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria,condanna la P.A. a pagare euro 103,29 oltre accessori di legge.
La Magistratura ha approfondito le censure di cittadini ed associazioni che si sono opposti a verbali elevati servendosi di dette apparecchiature: Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.
Emblematica è la sentenza del Tribunale di Lodi. Nel 1997 il Sig. C. P. avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità decise di opporla rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’autovelox mod. 104/C-2 utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi respinta l’opposizione, si rivolgeva alla Magistratura. Le conclusioni del Tribunale di Lodi sono state sostanzialmente le seguenti:
- uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura; non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali. Secondo le norme UNI 30012 un Certificato di taratura deve contenere,i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità); i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; etc.etc. “Per quanto esposto-afferma la sentenza- poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato”. (estratto dal sito www.adusbef.it )
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