Le nuove norme in vigore dal 6 novembre in tutti i voli della Ue
Un sacchetto di plastica trasparente da un litro per viaggiatore.
E’ quanto occorre dal prossimo 6 novembre per trasportare nelle cabine degli aerei piccole quantità di liquidi e di alcune altre sostanze.
Lo riferisce un comunicato dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
La normativa (regolamento CE 1546/2006) si applica in tutti gli aeroporti dell’Unione europea (anche in Norvegia, Islanda e Svizzera) e comprende i voli nazionali. Le nuove disposizioni armonizzano le procedure di controllo dopo l’emergenza terroristica estiva e facilitano le operazioni di verifica del bagaglio a mano prima dell’imbarco.
Il sacchetto deve essere richiudibile e, al suo interno, la capacità massima di ciascun recipiente non può essere superiore a 100 millilitri (circa mezzo bicchiere) o a 100 grammi. In pratica, non sono ammessi neanche i vasetti di yogurt e i succhi di frutta in minibrik.
Un sacchetto di circa 18 x 20 cm. con chiusura ermetica o a zip sarà quindi necessario per accedere ai punti di controllo di sicurezza aeroportuali con acqua, bevande e altri prodotti di profumeria o di igiene personale separati dal bagaglio a mano. Tra questi, i dentifrici, i gel, i profumi, le creme, gli oli, i recipienti sotto pressione, il mascara e ogni altro prodotto di analoga consistenza.
Possono invece essere trasportati fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine e i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini. Per questi articoli potrebbe comunque essere necessario fornire prova della loro necessità (ricetta medica) o della loro autenticità (confezione originale). Nessuna limitazione anche per le bevande e i profumi acquistati nei negozi posti oltre i punti di controllo o a bordo degli aerei. Questi prodotti sono venduti in buste sigillate e, per evitare il loro sequestro negli scali intermedi, è bene non aprirli prima di giungere alla destinazione finale e conservare lo scontrino. Restano invece invariate le norme sui liquidi trasportabili nel bagaglio da stiva.
NOTA ENAC 28.10.2006. Informativa per i Passeggeri
Nuove Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea
Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l’Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell’Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.
Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente [1], anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all’Unione Europea.
Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.
COSA C'È DI NUOVO?
All’atto della preparazione del proprio bagaglio
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell’aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.
In Aeroporto
Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:
- presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
- togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
- estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono:
- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- creme, lozioni ed olii
- profumi
- sprays
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
- sostanze in pasta, incluso dentifricio
- miscele di liquidi e solidi
- mascara
- ogni altro prodotto di analoga consistenza
COSA NON CAMBIA?
E’ ancora possibile:
a. trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);
b. trasportare, all’interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell’effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
c. acquistare liquidi, come bevande e profumi, nei negozi situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed anche a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell’Unione Europea. Sarà bene non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale le buste sigillate nelle quali tali prodotti saranno confezionati e conservarne la prova d'acquisto. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.
Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.
In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.
Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.
Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall’Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall’Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull’effettivo testo dilegge [2] (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006).
"Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea
BAGAGLIO IN CABINA : Articoli consentiti
E’ CONSENTITO il trasporto in cabina dei seguenti articoli:
- un bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm.
(Nota: Dal 1° giugno 2007 le dimensioni del bagaglio a mano non dovranno essere superiori a 56 cm x 45 cm. x 25 cm. Le dimensioni includono le maniglie, cinghie, fasce, tasche, ruote ed ogni altro oggetto sporgente, incluso il contenuto sporgente della borsa medesima).
- una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile
- un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD
- un soprabito o impermeabile
- un ombrello o bastone da passeggio
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare
- articoli da lettura per il viaggio
- culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
- articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto e sugli aeromobili (in quantità e peso limitati)
- medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica
- liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
Nota: I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed olii, profumi, sprays, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza.
Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
BAGAGLIO IN CABINA : Articoli vietati
E' VIETATO il trasporto in cabina dei seguenti articoli:
a) Pistole, armi da fuoco e altre armi
- tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, ecc.)
- repliche e imitazioni di armi da fuoco
- componenti di armi da fuoco (eccetto dispositivi di visione telescopica e alzi)
- pistole e carabine ad aria e fucili a pallini
- pistole lanciarazzi
- pistole per starter
- armi giocattolo di ogni tipo
- pistole a sfere (ball bearing gun)
- pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi
- balestre
- fionde
- lanciarpioni e fucili subacquei
- strumenti per uccidere gli animali senza dolore (humane killer)
- dispositivi per stordire o scioccare, quali fruste elettriche per vaccai, armi balistiche ad energia proiettata (laser)
- accendini in forma di arma da fuoco
b) Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti
- asce e accette
- frecce e dardi
- ramponi
- arpioni e fiocine
- piccozze da ghiaccio e rompighiaccio (arnesi a punta)
- pattini su ghiaccio
- temperini e coltelli a serramanico con lame di qualsiasi lunghezza
- coltelli, fra cui coltelli cerimoniali, con lame pari o superiori a 6 cm., di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali
- mannaie da macellaio
- machete
- rasoi aperti e lamette (eccetto rasoi di sicurezza o usa e getta con lame incorporate nella cartuccia)
- sciabole, spade e bastoni da stocco
- bisturi
- forbici con lame pari o superiori a 6 cm di lunghezza
- racchette da sci e bastoni da passeggio e per escursionismo
- stelle da lancio
- attrezzi che possono essere usati come armi a punta o a spigolo, p.es. trapani e punte di trapano, cutter, coltelli utensili, tutte le seghe, cacciaviti, piedi di porco, martelli, pinze, chiavi inglesi, lanciafiamme
c) Strumenti smussati
- mazze da baseball e da softball
- mazze o bastoni (rigidi o flessibili), p. es: manganelli, sfollagente e affini
- mazze da cricket
- mazze da golf
- mazze da hockey
- mazze da lacrosse
- pagaie per kayak e canoe
- skate-board
- stecche da biliardo e affini
- canne da pesca
- equipaggiamenti per arti marziali, p.es. tirapugni, mazze, corpi contundenti, rice flail, num chuck, kubaton, kubasaunt
d) Esplosivi e sostanze infiammabili
- munizioni
- detonatori
- detonatori e micce
- esplosivi e dispositivi esplosivi
- repliche o imitazioni di materiali o dispositivi esplosivi
- mine ed altri rifornimenti militari esplosivi
- granate di tutti i tipi
- gas e contenitori di gas, p.es. butano, propano, acetilene, ossigeno (in grosse quantità)
- fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo ed altri articoli pirotecnici (fra cui petardi e cartucce giocattolo)
- fiammiferi non di sicurezza
- candelotti o cartucce da fumo
- combustibili liquidi infiammabili, p.es. benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcool, etanolo
- vernice a spruzzo con aerosol
- acquaragia e solvente di vernice
- bevande alcoliche con contenuto di alcool superiore a 70 gradi
e) Sostanze chimiche e tossiche
- acidi e alcali, p.es. batterie "bagnate" versabili
- sostanze corrosive o candeggianti, p.es. mercurio, candeggina
- spray disabilitanti o immobilizzanti, p.es. mace, pepper spray, gas lacrimogeno
- materiale radioattivo, p.es. isotopi medici o commerciali
- veleni
- materiali infettivi o pericolosi, p.es. sangue infettato, batteri e virus
- materiali ad accensione o combustione spontanea
- estintori
f) Liquidi
- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- creme, lozioni ed olii
- profumi
- sprays
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
- sostanze in pasta, incluso dentifricio
- miscele di liquidi e solidi
- mascara
- ogni altro prodotto di analoga consistenza
a meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
BAGAGLIO DA STIVA : Articoli vietati
E' VIETATO il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:
- esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi
- gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e pistole per starter
- sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; sostanze infettive e velenose
- sostanze corrosive
- sostanze radioattive
- sostanze ossidanti
- sostanze magnetizzanti
- congegni di allarme
- torcia subacquea con batterie inserite".
[2] Regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure comuni sulla sicurezza dell’aviazione. Testo rilevante ai fini del SEE. (GUCE L 286 del 17.10.2006, pagg 6-7).
"LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2) è stato il primo atto normativo contenente tali misure.
(2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni, in particolare per far fronte al rischio crescente connesso all'introduzione di esplosivi liquidi negli aeromobili. Tali misure devono essere riesaminate ogni sei mesi, alla luce dell’evoluzione tecnica, delle implicazioni di carattere operativo per gli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.
(3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure istituite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 devono essere segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti modificativi. I passeggeri devono comunque essere chiaramente informati delle regole applicabili agli articoli che non possono essere introdotti negli aeromobili.
(4) Il regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Ai fini della riservatezza del presente allegato si applica l’articolo 3 del suddetto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.
Per la Commissione, Jacques Barrot, Vicepresidente
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